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Coordinamento Genitori Democratici di Roma

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“C. G. D. – ROMA”

Coordinamento Genitori Democratici Roma

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E’ costituta nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000, l’Associazione denominata “Coordinamento Genitori Democratici – Roma” con sede nel Comune di Roma – Via Girolamo Cardano, 135. . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene nello stesso Comune.Il C.G.D. Roma aderisce al Coordinamento Genitori Democratici Nazionale e ne condivide lo Statuto.

La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal presente statuto.

ART. 2 – Scopi e finalità

L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, individua nella tutela dei minori, dal punto di vista psicologico, sociale, fisico ed ambientale,  e nella promozione della pedagogia dei genitori gli ambiti prioritari della sua attività.

ART.3 – Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 , il CGD Roma, ispirando ai principi di laicità, democrazia, liberta ed uguaglianza del Costituzione Repubblicana, si impegna a:

  • Promuovere nella famiglia, nella scuola, nella società il pieno riconoscimento del diritto delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti ad essere considerati persona ed a crescere in piena autonomia, salute, dignità;

  • Favorire l’affermazione di una nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza;

  • Sviluppare la pedagogia dei genitori quale progetto culturale che ne valorizzi il ruolo e le competenze di guida educativa;

  • Operare per fini di solidarietà e di promozione culturale, sociale ed umana, nella consapevolezza che i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza possono essere risolti solo nella prospettiva di un comune impegno per il rispetto e la valorizzazione delle diversità etniche , culturali e religiose, per il pieno riconoscimento dei diritti dei deboli e degli svantaggiati, per la difesa della natura e dell’ambiente;

  • Promuovere la cultura della pace e della non violenza;

  • Contribuire alla piena realizzazione di una scuola pubblica, democratica, laica, moderna  qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale dei bambini e dei ragazzi in un rapporto dinamico con il territorio e a tal fine sollecita l’impegno dei genitori e la collaborazione con tutte le componenti della scuola;

  • Affermare il diritto alle pari opportunità;

  • Organizzare attività di informazione, convegni, conferenze, ed interventi specifici finalizzati alla crescita culturale dei minori, alla prevenzione sanitaria, al sostegno nel caso di disagi sociali, psicologici e legali in caso di adozioni, affidamenti ecc.;

  • Organizzare attività di formazione, informazione ed  aggiornamento anche di tipo professionale  rivolte a singoli o gruppi di genitori, di docenti , di operatori del settore, in genere e a qualsiasi titolo;

  • Svolgere attività di servizio nei settori dell’educazione- anche alimentare- , della prevenzione, del tempo libero, del sostegno all’infanzia e alla genitorialità;

  • Istituire attività di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte anche in maniera sussidiaria e ausiliaria per il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

  • Valorizzare le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l’attivazione di centri studio, di ricerca, di produzione; favorire anche l’incontro tra le varie esperienze mediante l’organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;

  • Presentare progetti e proposte, nello spirito dello statuto, a enti pubblici e privati e a pubbliche istituzioni;

  • Realizzare attività di ricerca, studio e approfondimento sui più diversi aspetti afferenti allo sviluppo psico-fisico e sociale dei minori e al ruolo genitoriale anche attraverso forme appropriate di collaborazione e sinergia con altre istituzioni e strutture pubbliche o private;

  • Promuovere la pubblicazione, sotto qualsiasi forma, di materiali di ricerca, documentazione, informazione su argomenti di interesse socio- culturale, sanitario e psicologico;

  • Svolgere azioni di sensibilizzazione , prevenzione e sostegno nei confronti delle famiglie, dei minori interessati, delle scuole e delle istituzioni nei casi di disagio giovanile, a vario titolo,di emarginazione, di tossicodipendenza, di disturbi psicologici e dell’alimentazione:

  • Impegnarsi in attività di ricerca e di elaborazione relative ad argomenti attinenti allo scopo statutario dell’associazione.

Il C.G.D. Roma si propone altresì di svolgere attività cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante strumenti della comunicazione audiovisiva a sfondo sociale.Per il conseguimento dei fini sociali, il circolo può assumere la gestione di una sala cinematografica riservata ai soci ai sensi dell’art. 18, sesto comma del D.Lgs. 28/2004.

Nel proseguo delle proprie attività, l’associazione può inoltre:

  • Svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

  • Condurre in locazione, gestire, acquistare strutture, aree ed impianti per l’organizzazione e lo svolgimento di attività teatrali e musicali, per condurre iniziative di animazione e turismo sociale, per l’effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento, per svolgere ogni altra attività di servizio nei settori dell’educazione, della prevenzione, del tempo libero, del sostegno all’infanzia e alla genitorialità funzionale al raggiungimento dello scopo sociale;

  • Svolgere iniziative socio culturali e ricreative in proprio e in collaborazione con enti o strutture pubbliche e private;

  • Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento dei fini statutari, consentita alle associazioni dalle disposizioni legislative in materia.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo purchè alle stesse siano direttamente connesse ed affini.L’adesione al C.G.D. Roma ad organismi a carattere regionale, la partecipazione a iniziative, manifestazioni, ecc. di qualsiasi livello non possono essere in contrasto con posizioni e orientamenti espressi a livello nazionale.

ART.4 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell’associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da :

  1. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione

  2. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’associazione

  3. Eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività :

    • Dalle quote associative e dai contributi versati dagli associati;

    • Da contributi di privati;

    • Da contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

    • Da contributi di enti ed istituzioni private finalizzati al sostegno dell’associazione o all’attuazione di attività e progetti;

    • Da contributi di organismi internazionali;

    • Da donazioni e lasciti testamentari;

    • Da rimborsi derivanti da convenzioni;

    • Da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in materia sussidiaria e ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;

    • Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

    • Da altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.

L’esercizio dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 ottobre ed il 30 settembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio ( consuntivo e preventivo) e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il mese di ottobre. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione almeno 5 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E’ fatto obbligo di rinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.E’ fatto divieto di dividere tra glia associati, anche in forma indiretta, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’associazione.

ART.5 – Soci

  1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’associazione C.G.D.Roma oltre ai soci fondatori tutti i cittadini maggiorenni, genitori e non , a prescindere dalla loro nazionalità, idee politiche o religiose, che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnano per la loro realizzazione.

  2. l’adesione all’associazione è a tempo indeterminato , fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6

  3. Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività dell’associazione, purchè in regola con il versamento della quota associativa annuale ed il dovere di osservarne lo statuto e le deliberazioni.

  4. Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea e negli organismi di cui fa parte.

  5. Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato; l’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o a collaborazione e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

  6. Nessun socio può utilizzare per fini personali il nome e l’immagine dell’associazione.

ART.6 – Criteri di ammissione ed esclusione

  • L’ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla sottoscrizione di apposita richiesta/tessera compilata da parte dell’interessato con la quale si impegna a rispettare le finalità dello statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione. La richiesta /tessera sarà valutata dell’assemblea come istanza di domanda e ratificata come accettazione.

  • Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere motivata, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci entro 15 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

  • Il consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’assemblea. La qualita di socio è intrasmissibile.

  • La qualità di socio si perde:

  • Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’associazione

  • Per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell’associazione

  • Per causa di morte

  • L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo. In ogni caso prima dell’esclusione vanno comunicate all’associato le motivazioni che hanno determinato la decisione per consentirgli il diritto di replica.

  • La perdita dello stato di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’associazione sia all’esterno per designazione o delega.

ART.7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione e alla sua attività. In modo particolare:

  • i soci hanno diritto:

  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell’associazione.

  • Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi

  • Di esprimere il proprio voto nei casi previsti dallo statuto

  • i soci sono obbligati:

  • all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte degli organismi sociali

  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione

  • al pagamento nei termini della quota associativa stabilita annualmente. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 8 – Organi dell’associazione

  • Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea dei soci

  • Il consiglio direttivo

  • Il presidente

ART. 9 – assemblea dei soci

  1. L’assemblea dei soci, organo sovrano dell’associazione,regola l’attività delle stessa ed è composta da tutti i soci.

  2. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci il regola con pagamento della quota associativa annuale

  3. L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal vicepresidente o da un consigliere anziano.

  4. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente, su richiesta del consiglio direttivo o su istanza scritta da parte di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto.

  5. La convocazione deve essere inoltrata 15 gg prima dell’adunanza a mezzo posta o e-mail e deve contenere data della prima e seconda convocazione, orario, luogo e ordine del giorno ; il prima convocazione dovrà essere presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti

  6. In difetto di convocazione sono comunque valide le riunioni alle quali partecipano tutti i soci iscritti all’associazione

  7. Le decisioni assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. La discussione viene riportata a verbale e sottoscritta dal presidente. Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza dei presenti.

  8. L’assemblea ordinaria va convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro un mese dalla chiusura di esercizio finanziario.

  9. L’assemblea ordinaria :

    • Approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione delle attività

    • Discute e approva i programmi di attività

    • Elegge i componenti del consiglio direttivo

    • Ratifica la sostituzione dei membri del consiglio dimissionari, deceduti e decaduti deliberata dal consiglio

    • Delibera sulla quota associativa annuale e su eventuali contributi straordinari

    • Delega il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi definiti

    • Le decisioni assembleari devono essere pubblicizzate mediante idonea divulgazione

  10. L’assemblea straordinaria dei soci:

  • Delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio. In tali circostanze occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto al voto.

  • Approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, anche con delega, di almeno ¾ dei soci e con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

Per la convocazione dell’assemblea straordinaria si applicano le stesse regole dell’assemblea ordinaria.

ART. 10 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da minimo 2 sino a un massimo di 7 consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo elegge tra i sui membri il Presidente, il Vice presidente – ove necessario- il Tesoriere e il segretario.Il tesoriere cura la riscossione delle quote e delle entrate e il pagamento delle spese, tiene il libro cassa e tutti i documenti che riguardano il servizio affidatogli dal consiglio.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente agli incarichi e alle attività svolte per conto dell’associazione.Il consiglio direttivo è responsabile nei confronti dell’assemblea della gestione operativa, attua i mandati dell’assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuisce all’assemblea. In particolare il consiglio:

  • Attua tutte le delibere dell’assemblea

  • Redige e presenta il bilancio preventivo e il conto consuntivo

  • Delibera sulle domande di nuove adesioni

  • Sottopone all’assemblea le proposte di esclusione dei soci

  • Sottopone all’assemblea l’approvazione delle quote sociali annue e i contributi straordinari

  • Nell’ambito delle attività come da statuto può costituire i comitati tecnici composti da esperti anche non soci che collaborano alla definizione e realizzazione dei progetti e approva l’ammontare degli eventuali  compensi

  • È presieduto dal Presidente e convocato almeno ogni 6 mesi oppure su richiesta di almeno la metà dei componenti

  • Approva l’ammontare dei compensi per eventuali prestazioni retribuite che si rendono necessarie ai fini del regolare svolgimento dell’attività

I verbali del consiglio, redatti da tesoriere e sottoscritti dallo stesso e dal presidente, vengono conservati agli atti.Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti favorevoli; a parità di voti, il voto del presidente vale doppio.

ART. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio, dura in carica due anni ed è rieleggibile per altri due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature; in questo caso può essere rieletto il presidente uscente.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle delibere del consiglio, sovraintende a tutte le attività, convoca e presiede il consiglio e l’assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal vice presidente o, in assenza, dal consigliere più anziano.

Il presidente, in caso di urgenza, può assumere decisioni in vece del consiglio che andranno poi ratificate da quest’ultimo.

ART.12 – Scioglimento

L’assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l’assemblea nomina un liquidatore e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua obbligatoria devoluzione.

ART. 13 – Norme finali

Per quanto non espresso nel presente statuto sono richiamate le disposizioni di legge e gli eventuali regolamenti interni deliberati dall’assemblea dei soci.

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